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| 14 dicembre 2002 |
| RIFIUTI DI PROVENIENZA
EXTRAREGIONALE |
| La Corte Costituzionale ha
ribadito che non possono essere posti divieti al conferimento in discariche dei rifiuti
speciali di provenienza extraregionale |
| La Corte Costituzionale si è
pronunciata in relazione alla richiesta di giudizio di legittimità costituzionale della
legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti) per la parte in cui veniva posto un limite al conferimento nelle discariche
venete per i rifiuti speciali provenienti da fuori regione. |
| Il giudizio di legittimità
costituzionale era stato promosso, con Ordinanza emessa il 30 novembre 2001, dal Tribunale
amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso proposto da Ecograf S.p.a. contro la
Provincia di Treviso ed altri. |
| La questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal Tribunale amministrativo, riguarda l'art. 33, commi 3 e 4,
della legge Regionale Veneto (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), ritenuto in
contrasto con gli articoli 3, 11, 41, 117 e 120 della Costituzione, nonché con l'art. 22
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), "nella parte in cui vieta il conferimento nelle discariche ubicate nel
Veneto di rifiuti speciali provenienti da fuori regione, consentendo una riserva per tali
rifiuti pari al 15% della capacità residua alla data di entrata in vigore della
legge". |
| Con al sentenza n. 505 del 20
novembre 2002 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33,
commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in
materia di gestione dei rifiuti), nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di
provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e
già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del
quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente. |
| La Corte, nelle considerazioni
della sentenza, ha anche ricordato che era già intervenuta in tema di limiti imposti
dalla legislazione regionale allo smaltimento di rifiuti di provenienza extarregionale
stabilendo che il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in
ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo n. 22 del 1997, per i soli rifiuti urbani non pericolosi (ai quali fa
riferimento l'articolo 7, commi 1 e 4, dello stesso d.lgs.) e non anche per altri tipi di
rifiuti, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di
smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello
della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, ai sensi della lettera
b) del medesimo comma 3. A tale criterio, continua la Corte, con sentenza sentenza n. 281
del 2000 e sentenza n. 335 del 2001, sono stati ritenuti soggetti i rifiuti speciali
(definiti dall'articolo 7, commi 3 e 4), sia pericolosi che non pericolosi. |
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| N. 505 SENTENZA 20
novembre - 4 dicembre 2002 - Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale. Intervento in giudizio - Società interveniente - Soggetto non rivestente la
qualità di parte del giudizio a quo - Inammissibilità (Ordinanza allegata, letta
all'udienza pubblica 8 ottobre 2002). Regione Veneto - Smaltimento di rifiuti - Rifiuti
speciali di provenienza extraregionale - Conferimento in discariche ubicate nella Regione
e già in servizio, nel limite del quindici per cento della capacità ricettiva residua -
Contrasto con il divieto di provvedimenti ostacolanti la ......... |
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