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21 gennaio 2002
ALBO GESTORI RIFIUTI
Sono stati resi noti i criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con la deliberazione del 27 dicembre 2001, ha reso noti i criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
La deliberazione stabilisce la modalità di presentazione e la documentazione che deve essere allegata alla richiesta di prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi.
I soggetti che effettuano la gestione di tali rifiuti devono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:
a) presentare domanda d’iscrizione all’Albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria;
b) presentare domanda di variazione dell’iscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività, qualora già iscritti nella categoria 5;
c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale sono già iscritti.
Le domande, essendo il giorno 10 domenica, possono essere presentate fino al giorno 11 febbraio 2002. La mancata presentazione entro tale termine comporterà la decadenza dell’iscrizione all’Albo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.
Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi della legge 443/2001, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO. Fino al 10 febbraio 2003, limitatamente alla prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, la funzione di responsabile tecnico può essere affidata ad uno dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
Alla domanda presentata, per l’iscrizione nella categoria 5 o per la variazione di classe all’interno della medesima categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività svolta.
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ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Deliberazione 27 dicembre 2001 - Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 279/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 299 del 27 dicembre 2001)
D.M. 28 aprile 1998, n. 406 - Ministero dell'Ambiente  - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. ( Pubblicato nella G.U. del 25.11.1998, n. 276)
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI - DELIBERAZIONE del 16 luglio 1999 - Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici e integrazione della tabella di cui all'allegato B alla deliberazione prot. n. 003 del 17 dicembre 1998.