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| 21 gennaio 2002 |
| ALBO GESTORI RIFIUTI |
| Sono stati resi noti i criteri
per liscrizione allAlbo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi) ai sensi dellarticolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. |
| L'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, con la deliberazione del 27 dicembre 2001, ha reso
noti i criteri per liscrizione allAlbo nella categoria 5 (raccolta e trasporto
di rifiuti pericolosi) ai sensi dellarticolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre
2001, n. 443. |
| La deliberazione stabilisce la
modalità di presentazione e la documentazione che deve essere allegata alla richiesta di
prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in
base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e
successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi. |
| I soggetti che effettuano la
gestione di tali rifiuti devono, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 1, comma
15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443: |
| a) presentare domanda
discrizione allAlbo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria;
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| b) presentare domanda di
variazione delliscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti
per i quali si intende proseguire lattività, qualora già iscritti nella categoria
5; |
| c) presentare domanda di
passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si intende proseguire
lattività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata in base
alla classe della categoria 5 nella quale sono già iscritti. |
| Le domande, essendo il giorno 10
domenica, possono essere presentate fino al giorno 11 febbraio 2002. La mancata
presentazione entro tale termine comporterà la decadenza delliscrizione
allAlbo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalle
decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive
modifiche e integrazioni. |
| Il responsabile tecnico delle
imprese che presentano domanda discrizione o di variazione nella categoria 5 ai
sensi della legge 443/2001, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per la
medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n.
003/CN/ALBO. Fino al 10 febbraio 2003, limitatamente alla prosecuzione delle attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti, la funzione di responsabile tecnico può essere affidata
ad uno dei soggetti di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 28
aprile 1998, n. 406. |
| Alla domanda presentata, per
liscrizione nella categoria 5 o per la variazione di classe allinterno della
medesima categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente
efficace a copertura dei rischi connessi allesercizio dellattività svolta. |
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| ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Deliberazione
27 dicembre 2001 - Criteri per liscrizione allAlbo nella categoria 5
(raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dellarticolo 1, comma 15,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443. |
| LEGGE
21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 279/L alla Gazzetta Ufficiale
italiana n. 299 del 27 dicembre 2001) |
| D.M. 28 aprile 1998, n.
406 - Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante norme di attuazione di
direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. ( Pubblicato nella G.U. del
25.11.1998, n. 276) |
| ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI - DELIBERAZIONE
del 16 luglio 1999 - Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per
responsabili tecnici e integrazione della tabella di cui all'allegato B alla deliberazione
prot. n. 003 del 17 dicembre 1998. |
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