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18 luglio 2002
INCENTIVI PER LO SVECCHIAMENTO DEL PARCO AUTO
Il Ministero delle Finanze ha emanato una circolare avente per oggetto l'art. 2 del Dl 8 luglio 2002, n.138. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l’acquisto di autoveicoli.
Il Ministero delle finanze ha emanato una circolare intesa a chiarire l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 2 del Decreto-legge 138/2002 per lo svecchiamento del parco auto non provvisto di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie
La circolare precisa che le agevolazioni in questione riguardano soltanto le autovetture, cioè i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, vale a dire i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente. Sono esclusi dalle agevolazioni gli acquisti di motoveicoli.
Rientrano nei benefici gli autoveicoli nuovi e usati acquistati nel periodo compreso tra l’8 luglio ed il 31 dicembre 2002, indipendentemente dal fatto che per i relativi atti non siano state ancora richieste oppure eseguite le formalità di trascrizione al P.R.A.
Per l'acquisto di auto nuove dotate di dispositivi non inquinanti il decreto-legge prevede l'esenzione, per i primi tre anni, dal pagamento della tassa automobilistica annuale, dall'imposta provinciale di trascrizione e dagli altri emulomenti dovuti al PRA. Contemporaneamente all'acquisto della nuova autovettura deve essere restituito un usato non catalizzato da avviare alla rottamazione; la potenza delle auto nuove non deve essere superiore a 85 Kw.
La stessa agevolazione, esclusa l'esenzione triennale dalla tassa automobilistica, è prevista anche per l'acquisto di auto usate. Sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli acquisti che vengono effettuati tra privati.
La cicolare del Ministero indica i requisiti tecnici che devono possedere gli automezzi e le condizioni che devono essere rispettate per fruire delle egevolazioni.
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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 158 del 8 luglio 2002)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento per le Politiche Fiscali - UFFICIO FEDERALISMO FISCALE - CIRCOLARE N. 5/DPF: Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l’acquisto di autoveicoli.
Ministero delle Finanze - sito internet: www.finanze.it