| 10 gennaio 2003 |
| LEGGE FINANZIARIA 2003 |
| Slitta al 2004 l'obbligo per
i comuni della piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa. |
| Il comma 21 dell'art. 30 della
legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha modificato la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11
del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani". |
| In tal modo, i
comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85% devono, dal 1° gennaio 2004, raggiungere la piena copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. |
| Altre modifiche
contenute nella legge 289/2002 relative alle tematiche ambientali sono: |
| le disposizioni
relative alla commissione per la Valutazione impatto ambientale (VIA) e quelle relative
all'autorizzazione integrata ambientale (art. 77); |
| riserva di una
percentuale del fondo per lo sviluppo sostenibile alle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale (art. 78); |
la
tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna mediante l'istituzione dell'Albo (art.
85); |
| interventi per la
ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219 (art. 86); |
| inserimento delle
ceneri vulcaniche fra le calamità naturali, di cui all'articolo 80, comma 29 della stessa
legge 289/2002 (art. 94). |
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PER APPROFONDIRE: |
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LEGGE
27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 240 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 305 del 31 dicembre) |
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D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani. (Suppl. ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999) |
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