| 16 gennaio 2003 |
| DISCARICHE |
| Il Consiglio dell'Unione
Europea ha stabilito i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche |
| Nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunitą europee n. L 11 č stata pubblicata la decisione del Consiglio che stabilisce i
criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche in conformitą con i
principi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE e, in particolare, dal suo allegato II. |
| L'allegato alla decisione,
suddiviso in varie sezioni, stabilisce la procedura uniforme per la classificazione e
l'ammissione dei rifiuti di cui all'allegato II della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti (la "direttiva discariche"). |
| La sezione 1
stabilisce la procedura da seguire per determinare l'ammissibilitą dei rifiuti nelle
discariche. La procedura comprende una caratterizzazione di base dei rifiuti, una verifica
di conformitą e una verifica in loco, quali definite nella sezione 3 dell'allegato II
della direttiva discariche. |
| La sezione 2 fissa
i criteri di ammissibilitą dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica. I rifiuti
sono considerati ammissibili presso una discarica solo se soddisfano i criteri di
ammissibilitą della categoria di discarica corrispondente di cui alla sezione 2 del
presente allegato. |
| La sezione 3 elenca
i metodi da utilizzare per il campionamento e la verifica dei rifiuti. |
| L'allegato A
definisce la valutazione di sicurezza da compiere per l'ammissione dei rifiuti nei
depositi sotterranei. |
| L'allegato B, che
ha carattere informativo, fornisce una sintesi delle opzioni di collocazione in discarica
previste dalla direttiva ed esempi delle possibili sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi. |
| Fatta salva la
normativa comunitaria vigente, i criteri e le procedure indicati non si applicano ai
rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, quando sono stoccati in loco. In assenza di
norme comunitarie specifiche nel settore, gli Stati membri applicano i criteri e le
procedure nazionali. |
| La decisione ha
effetto il 16 luglio 2004. |
| Gli Stati membri
devono applicare i criteri stabiliti nella sezione 2 dell'allegato entro il 16 luglio
2005. |