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| 13 novembre 2004 |
| RIFIUTI
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| Intervento
interpretativo della Corte di Giustizia Europea sulla nozione di rifiuto
(direttiva 75/442/CE). |
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La Corte di Giustizia delle Comunità
europee, con la sentenza 11 novembre 2004 «Direttive 75/442/CEE e
91/156/CEE – Nozione di rifiuti – Residui di produzione o di
consumo idonei alla riutilizzazione – Rottami ferrosi», è
intervenuta per interpretare la definizione e la nozione di rifiuto
contenuta nell’art. 1, lett. a), primo comma, della
direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE.
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La richiesta di pronuncia era
stata formulata dal Tribunale penale di Terni il quale, dovendo
decidere del seguito di un procedimento penale per attività di
gestione di rifiuti non autorizzata (trasporto
di rottami ferrosi
sprovvisto del modulo d’identificazione dei rifiuti previsto dal decreto
legislativo n. 22/97) dopo l’entrata in
vigore del decreto legge n. 138/02, si interrogava in sostanza in merito all’«interpretazione
autentica» della nozione di rifiuto fornita dall’art. 14 del decreto
legge n. 138/02, che poteva essere in contrasto con la direttiva 75/442.
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Il Tribunale penale di Terni aveva
quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
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1. Se
è possibile che la nozione di rifiuto dipenda tassativamente dalla seguente
condizione: che le parole: “si disfi”, “abbia deciso” o “abbia
l’obbligo di disfarsi”, recepite in Italia dall’articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo [n. 22/97], siano interpretate
come segue: a) “si disfi”: qualsiasi
comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un
materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di
recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo [n. 22/97];
b) “abbia deciso”: la volontà
di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B
e C del decreto legislativo [n. 22/97], sostanze, materiali o beni; c) “abbia l’obbligo di
disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad
operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge
o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa
del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano
compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del
decreto legislativo [n. 22/97];
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2. Se
è possibile che tassativamente non ricorre la nozione di rifiuto per beni o
sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle
seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere
e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo
di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
b) se gli stessi possono essere
e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento
preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra
quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22/97
vigente in Italia (che ha trasposto pedissequamente l’allegato II B
alla direttiva 91/156/CEE)».
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A tal proposito la Corte, con
un'articolata motivazione nel merito, ha dichiarato che:
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1) La definizione di rifiuto
contenuta nell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del
Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della
Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso
che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o
soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II A
e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui
detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di destinarli a siffatte operazioni.
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2) La nozione di rifiuto ai
sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442,
come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non deve essere
interpretata nel senso che essa escluderebbe l’insieme dei residui di
produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di
produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza
arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra
tuttavia un’operazione di recupero ai sensi dell’allegato II B di tale
direttiva.
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PER APPROFONDIRE: |
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE - SENTENZA DELLA CORTE (Seconda
Sezione)
11 novembre 2004 «Direttive 75/442/CEE e
91/156/CEE – Nozione di rifiuti – Residui di produzione o di consumo idonei
alla riutilizzazione – Rottami ferrosi»
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DECRETO-LEGGE
8 luglio 2002, n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni,
di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 158 del 8 luglio 2002)
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D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
- Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel Suppl.
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
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