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13 novembre 2004
RIFIUTI
Intervento interpretativo della Corte di Giustizia Europea sulla nozione di rifiuto (direttiva 75/442/CE).
La Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 11 novembre 2004 «Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di rifiuti – Residui di produzione o di consumo idonei alla riutilizzazione – Rottami ferrosi»,  è intervenuta per interpretare la definizione e la nozione di rifiuto contenuta nell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE.
La  richiesta di pronuncia era stata formulata dal Tribunale penale di Terni il quale, dovendo decidere del seguito di un procedimento penale per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (trasporto di rottami ferrosi sprovvisto del modulo d’identificazione dei rifiuti previsto dal decreto legislativo n. 22/97) dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 138/02, si interrogava in sostanza in merito all’«interpretazione autentica» della nozione di rifiuto fornita dall’art. 14 del decreto legge n. 138/02, che poteva essere in contrasto con la direttiva 75/442.
Il Tribunale penale di Terni aveva quindi deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:  

1. Se è possibile che la nozione di rifiuto dipenda tassativamente dalla seguente condizione: che le parole: “si disfi”, “abbia deciso” o “abbia l’obbligo di disfarsi”, recepite in Italia dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [n. 22/97], siano interpretate come segue:
a) “si disfi”: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo [n. 22/97];
b)  “abbia deciso”: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo [n. 22/97], sostanze, materiali o beni;
c)  “abbia l’obbligo di disfarsi”: l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del decreto legislativo [n. 22/97];  

2. Se è possibile che tassativamente non ricorre la nozione di rifiuto per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a)  se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
b)  se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22/97 vigente in Italia (che ha trasposto pedissequamente l’allegato II B alla direttiva 91/156/CEE)».  

A tal proposito la Corte, con un'articolata motivazione nel merito, ha dichiarato che:
1)  La definizione di rifiuto contenuta nell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati II A e II B della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di destinarli a siffatte operazioni.

2)  La nozione di rifiuto ai sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non deve essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l’insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un’operazione di recupero ai sensi dell’allegato II B di tale direttiva.  

 

PER APPROFONDIRE:
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 novembre 2004 «Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di rifiuti – Residui di produzione o di consumo idonei alla riutilizzazione – Rottami ferrosi»
DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 158 del 8 luglio 2002)
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
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