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12 gennaio 2005
ROTTAMI FERROSI
Dall'11 gennaio i rottami ferrosi destinati alle attività siderurgiche e metallurgiche sono considerati materia prima secondaria
Con una discutibile e contorta modifica alla legislazione sui rifiuti, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, dall'11 gennaio 2005, sulla base delle modifiche apportate all'art. 6 del D.lgs 22/97 dalla Legge 308/2004, i rottami ferrosi destinati alle attività siderurgiche e metallurgiche sono considerati materia prima secondaria
In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia sono state individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
I rottami ferrosi sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti quando:
- il detentore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici;
- sono derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono alla sezione speciale (istituita sempre dalla legge 308/2004) dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 

PER APPROFONDIRE:
LEGGE 15 dicembre 2004, n. 308 - Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 187 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 302 del 27 dicembre 2004) 
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
11 novembre 2004 - «Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di rifiuti – Residui di produzione o di consumo idonei alla riutilizzazione – Rottami ferrosi» - C-457/02
DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 158 del 8 luglio 2002)
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