In questo decreto vengono descritte le procedure da seguire in ogni fase dello smaltimento dei rifiuti e le relative responsabilità.
Al fine di determinare a quale categoria di discarica sia destinato il rifiuto il produttore dello stesso è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Tale caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica.
I rifiuti che vengono giudicati ammissibili ad una determinata categoria di discarica devono essere successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità.
Per consentire l’ammissione in discarica, il gestore dell’impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e verificare che la documentazione attesti che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità per la specifica categoria.
Il decreto distingue quali rifiuti possono venire smaltiti in quale tipo di discarica, indicando 3 possibilità di impianti: gli impianti di discarica per rifiuti inerti, gli impianti di discarica per i rifiuti non pericolosi e gli impianti di discarica per i rifiuti pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi vengono indicati precisi requisiti per l’ammissione in discarica , riguardanti l’eluato, i PCB, le diossine o furani, la percentuale di sostanza secca, il TOC e altri.
Vengono stabiliti anche criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo dei rifiuti. In questo caso non viene fatta distinzione tra rifiuti inerti, non pericolosi o pericolosi ma vengono comunque definite determinate caratteristiche che qualora siano presenti non consentono lo smaltimento dei rifiuti.
Vengono, infine, previste anche delle deroghe a discrezione dell’autorità territorialmente competente e in alcuni casi particolari.
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