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| 9 giugno 2000 |
| QUESITO:
Un'azienda di vendita al minuto e all'ingrosso di carburanti ha dei serbatoi che sono
stati interrati nel 1963 circa, ma non ha alcuna documentazione che lo attesti. Cosa deve
fare? Basta la vetrificazione? Ooccorre installare dei sistemi di monitoraggio delle
perdite oppure bisogna addirittura sostituirli entro il febbraio 2001? |
| RISPOSTA:
La normativa di riferimento è il D.M. 24/5/99 n°246 inerente la disciplina dei serbatoi
interrati aventi capacità superiore o uguale ad 1 mc. Relativamente alle disposizioni per
i serbatoi esistenti lart. 10 detta i tempi e i metodi per ladeguamento per i
serbatoi installati prima del 1973. Devono realizzarsi almeno una delle seguenti
operazioni per il mantenimento in esercizio: 1)aver applicato un rivestimento
anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio, in materiale compatibile con il
contenuto, dello spessore minimo di 2,5 mm 2) aver installato un sistema di protezione
catodica 3)aver realizzato una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita
internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite
4)aver inserito allinterno del serbatoio una parete in materiale composito
compatibile con il contenuto. Lesercizio del serbatoio può avvenire per un periodo
pari alla validità di garanzia dello stesso e, comunque non oltre il decimo anno dalla
data di risanamento. Dovrà essere rilasciata dal responsabile della ditta esecutrice i
lavori di risanamento dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento
relativamente alle operazioni di risanamento. Dovrà essere affissa una targhetta nel
pozzetto di ispezione che indichi gli estremi di identificazione della ditta esecutrice
dellintervento. Entro il 13 febbraio 2001 i titolari di concessione ed
autorizzazione devono provvedere alla registrazione, inclusi quelli non più operativi,
presso lARPA su moduli specifici. La prova di tenuta deve essere effettuata
periodicamente che per i serbatoi installati prima del 1963 o in data sconosciuta entro il
13/agosto/2001 e poi annualmente fino al risanamento o alla dismissione. Conduzione
serbatoi: istituzione di un libretto con le seguenti indicazioni: 1) anno di installazione
2) nome del titolare della concessione 3) risultati dei controlli periodici di
funzionalità effettuati almeno una volta lanno 4) risultati delle prove di tenuta
5) eventuali modifiche apportate 6) anomalie o incidenti occorsi. La dismissione deve
essere notificata entro almeno 60 giorni allARPAV. |
| Studio
Ecologia Chiodi Ing. Pier Luigi |
| Chiodi
Ing. Pier Luigi |
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