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9 giugno 2000
QUESITO: Un'azienda di vendita al minuto e all'ingrosso di carburanti ha dei serbatoi che sono stati interrati nel 1963 circa, ma non ha alcuna documentazione che lo attesti. Cosa deve fare? Basta la vetrificazione? Ooccorre installare dei sistemi di monitoraggio delle perdite oppure bisogna addirittura sostituirli entro il febbraio 2001?
RISPOSTA: La normativa di riferimento è il D.M. 24/5/99 n°246 inerente la disciplina dei serbatoi interrati aventi capacità superiore o uguale ad 1 mc. Relativamente alle disposizioni per i serbatoi esistenti l’art. 10 detta i tempi e i metodi per l’adeguamento per i serbatoi installati prima del 1973. Devono realizzarsi almeno una delle seguenti operazioni per il mantenimento in esercizio: 1)aver applicato un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio, in materiale compatibile con il contenuto, dello spessore minimo di 2,5 mm 2) aver installato un sistema di protezione catodica 3)aver realizzato una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite 4)aver inserito all’interno del serbatoio una parete in materiale composito compatibile con il contenuto. L’esercizio del serbatoio può avvenire per un periodo pari alla validità di garanzia dello stesso e, comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento. Dovrà essere rilasciata dal responsabile della ditta esecutrice i lavori di risanamento dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento relativamente alle operazioni di risanamento. Dovrà essere affissa una targhetta nel pozzetto di ispezione che indichi gli estremi di identificazione della ditta esecutrice dell’intervento. Entro il 13 febbraio 2001 i titolari di concessione ed autorizzazione devono provvedere alla registrazione, inclusi quelli non più operativi, presso l’ARPA su moduli specifici. La prova di tenuta deve essere effettuata periodicamente che per i serbatoi installati prima del 1963 o in data sconosciuta entro il 13/agosto/2001 e poi annualmente fino al risanamento o alla dismissione. Conduzione serbatoi: istituzione di un libretto con le seguenti indicazioni: 1) anno di installazione 2) nome del titolare della concessione 3) risultati dei controlli periodici di funzionalità effettuati almeno una volta l’anno 4) risultati delle prove di tenuta 5) eventuali modifiche apportate 6) anomalie o incidenti occorsi. La dismissione deve essere notificata entro almeno 60 giorni all’ARPAV.
Studio Ecologia Chiodi Ing. Pier Luigi
Chiodi Ing. Pier Luigi
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Attraverso la rubrica "Quesiti on line" gli esperti, che collaborano con ambiente.it, rispondono ad alcuni dei più interessanti quesiti giunti in redazione.
Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consuleza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.
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