| 11 AGOSTO 1999 |
| Attivitą a rischio
di incidenti rilevanti, notifica e dichiarazione |
| (art. unico del
D.M. 21 luglio 1998) |
| Entro il 11 AGOSTO
le attivita' esistenti che rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, a seguito delle nuove disposizioni che
variano la classificazione delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della
sanita' 28 aprile 1997, devono espletare i necessari adempimenti. |
|