Ricerche nel sito
Mappa di Impresa e Ambiente

Notizie
Agenda
Eventi
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Rassegna Stampa
Banche dati
Monografie e approfondimenti
Documenti

Mailing list

Acqua
Amianto
Aria 
Bonifica dei siti inquinati
Imballaggi
Incidenti rilevanti
Inquinamento elettromagnetico
Policlorodifenili e Policlorotrifenili
Rifiuti
Rumore
Serbatoi
Trasporto merci pericolose
Pagine verdi di ambiente.it
29 GIUGNO 1999
DISPOSITIVI PER IL RECUPERO DEI VAPORI DI BENZINA
Art. 4 del DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 29 marzo 1999).
I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI   la cui installazione è stata realizzata con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 dovranno, considerando che per erogato si intende il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997:
PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON MENO DI 150.000 ABITANTI:Entro il 29 giugno 1999 dovranno attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi omologati per il recupero dei vapori, in modo che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.
PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON PIU' DI 150.000 ABITANTI (allegato 1 al DM 76/99) : Entro il 29 giugno 1999 dovranno dotare con dispositivi omologati per il recupero dei vapori almeno la meta' dei loro impianti preesistenti esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' stati adeguati al recupero dei vapori con dispositivi omologati.
I titolari di autorizzazioni che non hanno presentato il piano di adeguamento nei termini  previsti dovranno adeguare tutti i loro impianti entro il 29 giugno 1999.
punto1.gif (43 byte)
Piazzaffari
punto1.gif (43 byte)
DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.
Il 29 giugno 1999 scade anche:  Relazione sul programma per la dismissione dell'halon
Il 29 giugno 1999 scade anche: Denuncia per la detenzione di halon

ambiente.it