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29 GIUGNO 1999
DENUNCIA PER LA DETENZIONE DELL'HALON
Art. 3 del DECRETO Ministro dell'Ambiente 10 marzo 1999 - Proroga dei termini per la dismissione di gas halons. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100, del 30 aprile 1999)
Entro il 29 giugno 1999 i soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 marzo 1996, cioè:
  • Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga una quantità qualsiasi di sostanze di cui alla predetta tab. A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, in impianti fissi in esercizio ovvero ne detenga, in apparecchiature mobili, una quantità non inferiore, complessivamente, a 100 kg, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando quantità e tipologia dei prodotti posseduti;
  • Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente detenga, sul territorio nazionale, scorte di sostanze di cui alla predetta tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto indicandone quantità e tipologia.
devono inoltrarla ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria qualora non abbiano già provveduto.
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Piazzaffari
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DECRETO Ministro dell'Ambiente 10 marzo 1999 - Proroga dei termini per la dismissione di gas halons.
Decreto ministeriale 26 marzo 1996 - Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono atmosferico.
Il 29 giugno 1999 scade anche: Dispositivi per il recupero dei vapori di benzina
Il 29 giugno 1999 scade anche: Relazione sul programma per la dismissione dell'halon

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