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29 MAGGIO 1999
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - SCADE IL TERMINE PER PRESENTARE IL PIANO DI ADEGUAMENTO PER IL RECUPERO DEI VAPORI DI BENZINA
art. 4 del decreto 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 29 marzo 1999)
Entro il 29 maggio 1999 i titolari di autorizzazione per pił di 5 impianti di distribuzione carburanti, dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del DM 76/99. Il piano si ritiene approvato se entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari delle autorizzazioni.
I titolari di autorizzazioni che non presenteranno il piano di adeguamento nei termini  previsti dovranno adeguare tutti i loro impianti entro il 29 giugno 1999.
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Piazzaffari
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DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

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