| 30 GIUGNO 1999 |
| LIMITI PER IMPORTAZIONE DI
IMBALLAGGI CHE CONTENGONO PIOMBO, MERCURIO, CADMIO E CROMO ESAVALENTE |
| Art. 43, comma 4, lettera b del
D.Lgs 22/97 |
| Dal 30 giugno 1999 è vietato
immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli
imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di
piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 250 ppm in peso. |
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