|
|
 |
 |
| 30 SETTEMBRE 1999 |
| DISPOSITIVI PER IL RECUPERO DEI
VAPORI DI BENZINA |
| Art. 4 del DECRETO 20 gennaio
1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei
vapori di benzina presso i distributori. (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 29 marzo
1999). |
| ENTRO IL 30 SETTEMBRE I TITOLARI
DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI la cui installazione è stata realizzata
con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di
recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 dovranno, considerando che per erogato si intende il
volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di
distribuzione nel 1997: |
PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO
IN COMUNI CON MENO DI 150.000 ABITANTI
- Dovranno attrezzare le pompe di distribuzione con
dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data
del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi omologati per il recupero dei
vapori in modo che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato
complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi
stessi sono titolari.
|
PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO
IN COMUNI CON PIU' DI 150.000 ABITANTI (allegato 1 al DM 76/99)
- Dovranno adeguare tutte le pompe di distribuzione con
dispositivi omologati per il recupero dei vapori.
|
|
|
 |
 |
| DECRETO 20 gennaio 1999,
n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei
vapori di benzina presso i distributori |
|
 |
|