Entro il 31 DICEMBRE 19999 In
base all'art.3 i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3,
inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere
inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono
tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei
rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli
apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o
previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano
solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli
apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%
in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere
effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni
dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o
delle quantita' di PCB detenuti. |