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13 GIUGNO 2000
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
(art. 41,  comma 1 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152)
Entro il 13 giugno 2000 (un anno dall'entra in vigore del d.lgs 152/99) le Regioni, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversitą da contemperarsi con le esigenze di funzionalitą dell'alveo, devono disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumitą e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
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Piazzaffari
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D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.