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| 13 GIUGNO
2000 |
| TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO |
| (art. 41,
comma 1 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152) |
| Entro il 13
giugno 2000 (un anno dall'entra in vigore del d.lgs 152/99) le Regioni, al fine di
assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli
inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversitą da contemperarsi con le esigenze di funzionalitą dell'alveo, devono
disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo
previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela
della pubblica incolumitą e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. |
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| D.lgs 11
maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. |
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