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| 13 OTTOBRE
2000 |
| INCIDENTI
RILEVANTI - RELAZIONE E SCHEDA INFORMATIVA |
| (Art. 5, comma 3
del D.lgs del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose). |
| Entro il 13
ottobre 2000 il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A del d.lgs
334/99 in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al
punto 3, dell'allegato B del d.lgs 334/99 e, per le sostanze e categorie elencate
nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati deve presentare
una relazione, redatta, fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 8, comma 4,
secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, contenente le
informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla
valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza
appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che
lavorano in situ, così come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998,
nonché la scheda di informazione di cui all'allegato V. La relazione e la scheda devono
essere presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto e aggiornate ogni
cinque anni. |
| Secondo quanto
stabilito dall'art. 27, comma 7, il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'
articolo 5, comma 3, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trenta milioni a lire centottanta milioni. |
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| Il 13 ottobre 2000 Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279 |
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