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13 OTTOBRE 2000
INCIDENTI RILEVANTI - RELAZIONE E SCHEDA INFORMATIVA
(Art. 5, comma 3 del D.lgs del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
Entro il 13 ottobre 2000 il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A del d.lgs 334/99 in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3, dell'allegato B del d.lgs 334/99 e, per le sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati deve presentare una relazione, redatta, fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, così come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di informazione di cui all'allegato V. La relazione e la scheda devono essere presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto e aggiornate ogni cinque anni.
Secondo quanto stabilito dall'art. 27, comma 7, il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all' articolo 5, comma 3, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
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Piazzaffari
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D.lgs del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Il 13 ottobre 2000 scade anche - Incidenti rilevanti: notifica e scheda informativa
Il 13 ottobre 2000 scade anche - Incidenti rilevanti:rapporto di sicurezza
Il 13 ottobre 2000  Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279