Ricerche nel sito
Mappa di Impresa e Ambiente

Notizie
Agenda
Eventi
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Rassegna Stampa
Banche dati
Monografie e approfondimenti
Documenti

Mailing list

Acqua
Amianto
Aria 
Bonifica dei siti inquinati
Imballaggi
Incidenti rilevanti
Inquinamento elettromagnetico
Policlorodifenili e Policlorotrifenili
Rifiuti
Rumore
Serbatoi
Trasporto merci pericolose
13 OTTOBRE 2000
INCIDENTI RILEVANTI - IMPIANTI PREESISTENTI ALLA DATA DEL 13 OTTOBRE 1999: NOTIFICA E SCHEDA INFORMATIVA
(Art. 6 D.lgs del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
Entro il 13 ottobre 2000 il gestore degli stabilimenti preesistenti alla data del 13 ottobre 1999 in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I d.lgs 334/99 oltre a quanto disposto agli articoli 7 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) e 8  (Rapporto di sicurezza), è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 334/99, la notifica prevista dall'art. 6, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, la quale deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
Il gestore, contestualmente alla notifica deve inviare al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.
Alla notifica possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
In base all'art. 27, comma 1 del d.lgs 334/97 il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 6, comma 1 nei termini previsti è punito con l'arresto fino ad un anno.
In base all'art. 27, comma 2 del d.lgs 334/97 il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'articolo 6, comma 5, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
punto1.gif (43 byte)
Piazzaffari
punto1.gif (43 byte)
D.lgs del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Il 13 ottobre 2000 scade anche - Incidenti rilevanti: relazione e scheda informativa
Il 13 ottobre 2000 scade anche - Incidenti rilevanti: rapporto di sicurezza
Il 13 ottobre 2000 Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279