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| 13 OTTOBRE
2000 |
| INCIDENTI
RILEVANTI - IMPIANTI PREESISTENTI ALLA DATA DEL 13 OTTOBRE 1999: NOTIFICA E SCHEDA
INFORMATIVA |
| (Art. 6 D.lgs del
Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). |
| Entro il 13
ottobre 2000 il gestore degli stabilimenti preesistenti alla data del 13 ottobre 1999 in
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I d.lgs 334/99 oltre a quanto disposto agli articoli 7 (Politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti) e 8 (Rapporto di sicurezza), è
obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al
comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 334/99, la notifica
prevista dall'art. 6, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e
gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, la quale deve
contenere le seguenti informazioni: |
| a) il nome o la
ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento; |
| b) la sede o il
domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; |
| c) il nome o la
funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla
lettera a); |
| d) le notizie che
consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la
loro quantità e la loro forma fisica; |
| e) l'attività, in
corso o prevista, dell'impianto o del deposito; |
| f) l'ambiente
immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. |
| Il gestore,
contestualmente alla notifica deve inviare al Ministero dell'ambiente, alla regione, al
sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V. |
| Alla notifica
possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa
vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in
base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche
internazionali. |
| In base all'art.
27, comma 1 del d.lgs 334/97 il gestore che omette di presentare la notifica di cui
all'articolo 6, comma 1 nei termini previsti è punito con l'arresto fino ad un anno. |
| In base all'art.
27, comma 2 del d.lgs 334/97 il gestore che omette di presentare la scheda informativa di
cui all'articolo 6, comma 5, è punito con l'arresto fino a tre mesi. |
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| Il 13 ottobre 2000 Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279 |
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