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13 OTTOBRE 2000
INCIDENTI RILEVANTI - RAPPORTO DI SICUREZZA
(Art. 8 del D.lgs del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
Entro il 13 ottobre 2000 il gestore degli stabilimenti preesistenti alla data del 13 ottobre 1999 in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del d.lgs 344/99, è tenuto a inviare all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso, così come previsto all'articolo 21, il rapporto di sicurezza previsto dall'art. 8 del d.lgs 334/99.
Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto dall'articolo 7, comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che:
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del d.lgs 334/99, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 del d.lgs 334/99 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
Il rapporto di sicurezza deve contenere anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
In base all'art. 27, comma 1 del d.lgs 334/97 il gestore che omette di presentare il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno.
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D.lgs del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Il 13 ottobre 2000 scade anche - Incidenti rilevanti: notifica e scheda informativa
Il 13 ottobre 2000 scade anche - Incidenti rilevanti: relazione e scheda informativa
Il 13 ottobre 2000 Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279
Il 13 ottobre 2000 Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279