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| 13 OTTOBRE 2000 |
| INCIDENTI RILEVANTI
- RAPPORTO DI SICUREZZA |
| (Art. 8 del D.lgs
del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) |
| Entro il 13 ottobre
2000 il gestore degli stabilimenti preesistenti alla data del 13 ottobre 1999 in cui sono
presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del d.lgs 344/99, è tenuto a inviare
all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso, così come previsto
all'articolo 21, il rapporto di sicurezza previsto dall'art. 8 del d.lgs 334/99. |
| Il rapporto di
sicurezza di cui il documento previsto dall'articolo 7, comma 1, è parte integrante, deve
evidenziare che: |
| a) è stato adottato il sistema di gestione
della sicurezza; |
| b) i pericoli di incidente rilevante sono
stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per
limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; |
| c) la progettazione, la costruzione,
l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e
infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto
con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e
affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del d.lgs 334/99, anche
le misure complementari ivi previste; |
| d) sono stati predisposti i piani
d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20
del d.lgs 334/99 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al
fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante. |
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| Il rapporto di
sicurezza deve contenere anche le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di
insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. |
| In base all'art.
27, comma 1 del d.lgs 334/97 il gestore che omette di presentare il rapporto di sicurezza
di cui all'articolo 8 entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno. |
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| Il 13 ottobre 2000 Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279 |
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| Il 13 ottobre 2000 Entra in vigore il decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279 |
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