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| 16 GIUGNO 2000 |
| BONIFICHE AMBIENTALI - DENUNCIA
DEGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA EVENTI VERIFICATISI PRIMA DEL 16 DICEMBRE 1999 |
| NOTA: La
scadenza è stata differita al 31 marzo 2001. |
| (art. 9 del Decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 - Ministero dell'ambiente - Regolamento recante
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni) |
| Per gli inquinamenti
determinati da eventi verificatisi prima del 16 dicembre 1999 (data di entrata in vigore
del DM 471/99) i soggetti che intendono attivare di propria iniziativa le procedure per
gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale,
ai sensi dell'art. 17, comma 3 bis, del D.lgs 22/97 e del DM 471/99 devono comunicare,
entro il 16 giugno 2000, alla Regione, alla provincia ed al Comune la situazione di
inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza
necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di
adozione. La decorrenza dell'obbligo della bonifica verrà stabilita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata secondo i
criteri dell'art. 14 del DM 471/99. |
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| Decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471 - Ministero dell'ambiente - Regolamento recante criteri,
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e successive modifiche e integrazioni. |
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| SCADENZA 31 marzo 2001 nuovo termine per effettuare la denuncia
dei siti inquinati da eventi verificatisi prima del 16 dicembre 1999 |
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