|
|
 |
| 16 GIUGNO 2000 |
| TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE -
NOMINA DEI CONSULENTI PER LA SICUREZZA |
| Art. 3 del Decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e
alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada,
per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose) |
| Entro il 16 giugno 2000 le
imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia
o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali
trasporti devono nominare uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione
professionale di cui al D.M. 4 febbraio 2000 n. 40. Il capo dell'impresa deve comunicare
all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete
generalita'. |
|
|
 |
 |
| Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva
96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per
la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci
pericolose |
|
 |
 |
| Il 16 giugno 2000 scade anche: BONIFICHE AMBIENTALI - Denuncia degli inquinamenti
causati da eventi verificatisi prima del 16 dicembre 1999 - NOTA: la scedenza è stata
spostata al 31 marzo 2001. |
|
 |
|