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17 MAGGIO 2000
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI BENZINA - CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI TECNICHE DELL'ALLEGATO II DEL D.M. 107/200
(Art. 5 de DECRETO 21 gennaio 2000, n.107 - Ministero dell'ambiente - Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori).
Dal 17 maggio 2000, se la quantità movimentata è superiore a 150.000 tonnellate/anno, gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna, dei carro-cisterna e/o delle navi, per i quali è stata concessa un'autorizzazione specifica di costruzione prima del 3 dicembre 1997, in conformità alla legislazione nazionale vigente, devono essere conformi alle disposizioni tecniche dell'allegato II. I terminali con impianti di caricamento per veicoli cisterna devono essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato III
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Piazzaffari
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DECRETO 21 gennaio 2000, n.107 - Ministero dell'ambiente - Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.
Il 17 maggio 2000 scade anche - Impianti di deposito pressi i terminali - applicazione delle disposizioni tecniche dell'allegato I. del d.m 17.5.2000, n. 107
Il 17 maggio 2000 entra in vigore il  DECRETO 21 gennaio 2000, n.107