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18 OTTOBRE 2000
CONVALIDA DEGLI IMPIANTI DI STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLSI A RISCHIO INFETTIVO IN ESERCIZIO AL 19 AGOSTO 2000
(art. 7, comma 5 del DECRETO 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
Entro il 18 ottobre 2000 il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione già in esercizio alla data del 19 agosto 2000, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III.
Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
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DECRETO 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.