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| 18 OTTOBRE 2000 |
| CONVALIDA DEGLI
IMPIANTI DI STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLSI A RISCHIO INFETTIVO IN
ESERCIZIO AL 19 AGOSTO 2000 |
| (art. 7, comma 5
del DECRETO 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei
rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22) |
| Entro il 18 ottobre
2000 il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente
competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione già in
esercizio alla data del 19 agosto 2000, secondo i criteri e per i parametri previsti
dall'allegato III. |
| Per i parametri
essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni
intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve
essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso
l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità. |
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| DECRETO 26 giugno
2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari,
ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
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