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| 1° AGOSTO 2000 |
| IMPIANTI CHE EFFETTUAVANO
COINCENERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DEL DM 16.1.1995 - AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO |
| (art. 8 del D.M. 25 febbraio
2000, n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22) |
| Entro il 1 agosto 2000 i
gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di
adeguamento di cui al comma 5 dell'art. 8 del DM 124/2000, devono presentare la domanda di
autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997. n. 22. |
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| D.M. 25 febbraio 2000,
n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22. |
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| Il 1° agosto 2000 scade anche - Autorizzazione impianti che effettuavano
coincenerimento di oli usati ai sensi del DPR 203/1988 |
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