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| 1 LUGLIO 2000 |
| IMPIANTI DESTINATI
PRINCIPALMENTE ALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI - ADEGUAMENTO |
| (art. 8 - DM 25 febbraio 2000,
n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti
le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22) |
| Gli impianti destinati
principalmente all'incenerimento di rifiuti per i quali l'autorizzazione alla costruzione
è stata rilasciata prima del 2 giugno 2000 devono adeguarsi alle norme tecniche e ai
valori limite di emissione dell'allegato 1 del D.M 25 febbraio 2000, n. 124 entro il
1o luglio 2000. |
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| DM 25 febbraio 2000,
n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 |
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| Il 1° luglio 2000 scade anche - Adeguamento degli impianti di coincenerimento dei
rifiuti pericolosi con riferimento al calore prodotto (+/- 40%) |
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| Il 1° luglio 2000 scade anche - Adeguamento: impianti di coincenerimento dei
rifiuti pericolosi nei quali si effettua il coincenerimento degli oli usati. |
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| Il 1° luglio 2000 scade anche - Comunicazione per la chiusura dell'impianto o la
cessazione del coincenerimento dei rifiuti pericolosi |
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