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| 1 LUGLIO 2000 |
| CHIUSURA DELL'IMPIANTO O
CESSAZIONE DEL COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI - COMUNICAZIONE |
| (art. 8 - DM 25 febbraio 2000,
n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti
le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22) |
| L'obbligo di adeguamento di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 del DM 124/2000 non si applica agli impianti per i quali
l'autorizzazione alla costruzione è stata rilasciata prima del 2 giugno 2000 a condizione
che, entro il 1o luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21 della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sarà definitivamente chiuso oppure cesserà di
effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non
funzionerà per più di 20.000 ore. |
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| DM 25 febbraio 2000,
n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 |
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| Il 1° luglio 2000 scade anche - Adeguamento degli impianti destinati
principalmente all'incenerimento dei rifiuti pericolosi. |
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| Il 1° luglio 2000 scade anche - Adeguamento degli impianti di coincenerimento dei
rifiuti pericolosi con riferimento al calore prodotto (+/- 40%) |
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| Il 1° luglio 2000 scade anche - Adeguamento degli impianti di coincenerimento dei
rifiuti pericolosi nei quali si effettua il coincenerimento degli oli usati |
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