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21 AGOSTO 2000
Denuncia dei pozzi
(Art. 2 legge 17 agosto 1999, n. 209 - Proroga di termini nel settore agricolo)
Il 21 agosto 2000 è l'ultimo giorno utile per effettuare la denuncia dei pozzi ex art. 10 d.lgs 275/93 e successive modificazioni.
In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.
Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante  autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.
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Piazzaffari
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legge 17 agosto 1999, n. 209 -  Proroga di termini nel settore agricolo (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999)
Pozzi - Sanatoria per omessa denuncia. Riapertura dei termini previsti dal d.lgs 275/93