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30 APRILE 2000
NOTA: slitta al 2 maggio in quanto il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo)
MUD denuncia dei rifiuti relativi al 1999
Produzione, raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel 1999
(Art. 11, comma 3 del D.lgs 22/97)
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare entro il 30 aprile 2000, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
Rifiuti urbani o assimilati.
(Art. 11, comma 3 del D.lgs 22/97)
I Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati entro il 30 aprile 2000 devono  comunicare, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 49 d.lGS. 22/97; d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
Imballaggi.
(Art. 37, comma 2 del D.lgs. 22/97)
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare entro il 30 aprile 2000, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , i dati di rispettiva competenza, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all’ANPA ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge  25 gennaio 1994 n. 70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai Consorzi di cui all’articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
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Piazzaffari
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D.lgs. 22/97 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Legge ordinaria del Parlamento 25 gennaio 1994, n. 70 - Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
Il 30 aprile 2000 scade anche - AUTOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI versamento del diritto annuale
Il 30 aprile 2000 scade anche - ALBO NAZIONALE RIFIUTI - diritto annuale
Il 30 aprile 2000 scade anche - DEPOSITO in discarica dei rifiuti solidi - tributo trimestrale