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| 30 GIUGNO 2000 |
| DISPOSITIVI DI RECUPERO DEI VAPORI DI BENZINA |
| - Art. 3,
comma 4 del DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione
dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. (pubblicato
sulla G.U. n. 73 del 29 marzo 1999). |
| Entro il 30 giugno 2000 le pompe di
distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei
carburanti (installazione in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da
serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3
dicembre 1997) devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori. |
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| DECRETO 20 gennaio 1999,
n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei
vapori di benzina presso i distributori. |
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| 29 MAGGIO 1999 - Piano di adeguamento per il recupero dei vapori di
benzina |
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| 29
GIUGNO 1999 - Primo adeguamento per i titolari di autorizzazioni per pił di cinque
impianti i relazione alla collocazione degli impianti |
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| 30 SETTEMBRE 1999 - Secondo adeguamento per i titolari di
autorizzazioni per pił di cinque impianti i relazione alla collocazione degli impianti |
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| Il 30 giugno 2000 - CESSA L'EMERGENZA AMBIENTALE IN PUGLIA E CALABRIA |
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