|
|
 |
| 15 GENNAIO 2001 |
| ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - RESPONSABILE TECNICO |
| LA SCADENZA E' STATA
PROROGATA LA 31 DICEMBRE 2001 |
| RESPONSABILE TECNICO delle
imprese iscritte o che intendono iscriversi all'albo ai sensi dell'art. 30 commi 16 e
16-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: proroga dei termini -
DELIBERAZIONE 24 novembre 1999 - (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2000) |
| Le imprese iscritte o che
intendono iscriversi all'albo ai sensi dell'art. 30, commi 16 e 16-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono soddisfare i requisiti professionali del
responsabile tecnico di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, n. 3
entro il 15 gennaio 2001. |
| La funzione di responsabile
tecnico, per le imprese di cui al comma 1, puo' essere affidata ad uno dei soggetti di cui
all'art. 10, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, fino al 15 gennaio 2001 |
|
|
 |
 |
| COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - DELIBERAZIONE
24 novembre 1999 - Responsabile tecnico delle imprese iscritte o che intendono
iscriversi all'albo ai sensi dell'art. 30 commi 16 e 16-bis, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22: proroga dei termini. |
|
 |
| D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio |
|
 |
 |
|