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| 17 LUGLIO 2001 |
| Da oggi è
possibile smaltire in discarica solo alcune tipologie di rifiuti |
| (art. 5, comma 6
dl D.lgs 22/97 e art. 1 del D.L. 30.12.1999, convertito in legge 33/2000 ) |
| AVVISO: La scadenza è stata defferita dal decreto-legge
296/2001. |
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| Dal 17 luglio 2001
(termine così determinato dal Decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 - convertito dalla
legge 33/2000 che ha fatto slittare la scadenza originaria al 16 luglio 2001) è
consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di
recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui allallegato
B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente
della Regione, dintesa con il Ministro dellambiente, può autorizzare lo
smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme
vigenti in materia. |
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| DECRETO-LEGGE 30
dicembre 1999, n. 500 - Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo
smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché
l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo
di Kyoto. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999) |
| D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato
nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997) |
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