| 1 GENNAIO 2001 |
| Interventi in materia
ambientale |
| Il 1° gennaio 2001 entra in
vigore la LEGGE 23 dicembre 2000, n.388 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). |
| Di particolare interesse per
l'ambiente sono le disposizioni contenute nel Capo XVIII "Interventi in materia
ambientale". |
| L'articolo 109 (Interventi
in materia di promozione dello sviluppo sostenibile) istituisce un apposito fondo
presso il Ministero dell'ambiente per incentivare misure ed interventi di promozione dello
sviluppo sostenibile. |
| L'art. 110 (Fondo per la
riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e
delle fonti sostenibili di energia) istituisce, a decorrere dall'anno 2001, un fondo
per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza
energetica e delle fonti sostenibili di energia. Il fondo servirà al finanziamento degli
interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3
dicembre 1997. |
| Con l'art. 111 è concesso un
contribusto straordinario all'ENAE di 200 miliardi ripartiti in 3 anni. |
| L'art. 112 attribuisce alla
prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico il 10 per cento della dotazione
del fondo istituito con l'art. 103 per il finanziamneto della ricerca scientifica. |
| L'art. 114 introduce, tra
l'altro, novità rilevanti in merito alla bonifica dei siti inquinati. |
| L'art. 115 istituisce l'Ente
geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di benevento. |