|
|
 |
 |
| 28 FEBBRAIO 2001 |
| AMIANTO - RELAZIONE ANNUALE |
| Art. 9 della Legge 27 marzo
1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. |
| Entro il 28 febbraio 2001 le
imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o
che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, devono inviare
annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità
sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono
le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di
amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento
o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali
prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della
tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. |
| Le relazioni devono essere
inviate entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento,
ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione. |
|
|
|
 |
 |
| Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto. |
| Circolare n. 124976 del 17 febbraio 1993 - Modello
unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo
1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che
svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto. |
|
 |
|