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| 28 MARZO 2001 |
| Comunicazione di
inizio attività per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie
spongiformi bovine. |
| Entro il 28
marzo 2001 i titolati degli impianti di incenerimento in cui viene distrutto il materiale
specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29
settembre 2000 e dalle decisioni comunitarie in materia e il materiale ad alto rischio,
così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono devono
comunicare l'inizio dell'attività alla provincia territorialmente competente. |
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| LEGGE
9 marzo 2001, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti Per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto
rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso
rischio.» |
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