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28 MARZO 2001
Comunicazione di inizio attività per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine.
Entro il 28 marzo 2001 i titolati degli impianti di incenerimento in cui viene distrutto il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000 e dalle decisioni comunitarie in materia e il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono devono comunicare l'inizio dell'attività alla provincia territorialmente competente.
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LEGGE 9 marzo 2001, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti Per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.»