|
|
 |
 |
| 29 MARZO 2001 |
| Trasporto
marittimo di idrocarburi e controllo del traffico marittimo |
| Il 29 marzo 2001
entra in vigore la LEGGE 7 marzo 2001, n. 51 - Disposizioni per la prevenzione
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del
traffico marittimo. |
| Sono anche
previsti contributi alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143
del codice della navigazione per favorire e accelerare l'eliminazione delle unità a
singolo scafo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della
navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, I contributi sono concessi, alle
condizioni previste nell'articolo 2 della legge, per la demolizione di navi cisterna
abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici. |
| Dal 29 marzo
2001 non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi
cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a
singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni. |
|
|
 |
 |
| LEGGE
7 marzo 2001, n. 51 - Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal
trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 14 marzo 2001) |
|
 |
 |
|