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2 MARZO 2001
SCADONO LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (ex LEGGE 915/82) -
Art. 57 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Il 2 marzo 2001 scadono le autorizzazioni relative ai rifiuti tossici e nocivi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
Tali autorizzazioni, come stabilito dalle disposizioni transitorie contenute nel comma 3 dall'articolo 52 del D.lgs 22/97, avrebbero avuto validità fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs 22/97.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
Il 2 marzo scade anche  il termine per  assicurare, nell'ambito territoriale,  una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 25% di rifiuti prodotti.
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