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| 2 MARZO 2001 |
| SCADONO LE AUTORIZZAZIONI
RELATIVE AI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (ex LEGGE 915/82) - |
| Art. 57 del D.Lgs 5 febbraio
1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. |
| Il 2 marzo 2001 scadono le
autorizzazioni relative ai rifiuti tossici e nocivi rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 |
| Tali autorizzazioni, come
stabilito dalle disposizioni transitorie contenute nel comma 3 dall'articolo 52 del D.lgs
22/97, avrebbero avuto validità fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine
di quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs 22/97. |
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| D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
(Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997) |
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| Il 2 marzo
scade anche il termine per assicurare, nell'ambito territoriale, una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 25% di rifiuti prodotti. |
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