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| 2 MARZO 2001 |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI |
| Art. 24 del D.Lgs 5 febbraio
1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. |
| Entro il 2 marzo 2001, come
stabilita dall'articolo 24 del D.lgs 22/97, in ogni ambito territoriale ottimale deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 25% di
rifiuti prodotti. |
| Salvo diversa disposizione
stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei
rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei
rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.lgs
22/97. |
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| D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
(Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997) |
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| Il 2
marzo scadono anche le autorizzazioni rilasciate relativamente ai rifiuti tossici e
nocivi (ex Legge 915/1982) |
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