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2 MARZO 2001
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 24 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Entro il 2 marzo 2001, come stabilita dall'articolo 24 del D.lgs 22/97, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 25% di rifiuti prodotti.
Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.lgs 22/97.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
Il 2 marzo scadono anche le autorizzazioni rilasciate relativamente ai rifiuti tossici e nocivi (ex Legge 915/1982)
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