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30 GIUGNO 2001
LIMITI PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI CHE CONTENGONO PIOMBO, MERCURIO, CADMIO E CROMO ESAVALENTE
(Art. 43, comma 4, lettera b del D.Lgs 22/97)
Dal 30 giugno 2001 è vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 ppm in peso.
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D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato sul  S.O. n. 38 Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997)