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31 DICEMBRE 2001
Encefalopatie spongiformi
Il 31 dicembre 2001 cessa la deroga contenuta all'articolo 1 dell'ORDINANZA 30 marzo 2001 "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio" relativa all'applicazione delle disposizioni previste, dagli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (NOTA ALLA SCADENZA: la deroga è stata prorogata fino al 30 giugno 2002)
Al 31 dicembre 2001, in base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza,  cessa anche la riduzione dei termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, rispettivamente a complessivi sessanta e trenta giorni per la realizzazione di nuovi inceneritori per lo smaltimento del materiale tal quale, all'interno degli stabilimenti di macellazione.
7 APRILE 2001 - Entra in vigore l'ORDINANZA 30 marzo 2001 del Ministero della sanità
ORDINANZA 30 marzo 2001 -  - Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 82 del 7 aprile 2001)
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