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| 31 DICEMBRE 2001 |
| Encefalopatie spongiformi |
| Il 31 dicembre 2001 cessa la
deroga contenuta all'articolo 1 dell'ORDINANZA 30 marzo 2001 "Misure sanitarie ed
ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla
gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e
dei materiali ad alto e basso rischio" relativa all'applicazione delle disposizioni
previste, dagli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22. (NOTA ALLA SCADENZA: la deroga è stata
prorogata fino al 30 giugno
2002) |
| Al 31 dicembre 2001, in base a
quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza, cessa anche la riduzione dei
termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997,
rispettivamente a complessivi sessanta e trenta giorni per la realizzazione di nuovi
inceneritori per lo smaltimento del materiale tal quale, all'interno degli stabilimenti di
macellazione. |
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| 7 APRILE 2001 - Entra in vigore
l'ORDINANZA 30 marzo 2001 del Ministero della sanità |
| ORDINANZA
30 marzo 2001 - - Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di
encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed
all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso
rischio. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 82 del 7 aprile 2001) |
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