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31 DICEMBRE 2001
Encefalopatia spongiforme bovina - indennità per la distruzione del materiale specifico a rischio
Il 31 dicembre 2001, come indicato dalla legge di conversione dal decreto-legge 199/2001, cessano le indennità erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai soggetti che distruggono mediante incenerimento o coincenerimento il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali. nelLa scadenza
Il 31 dicembre 2001 cessa anche l'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dal 12 gennaio 2001.
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LEGGE 25 luglio 2001, n. 305 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 173 del 27 luglio 2001)
LEGGE 9 marzo 2001, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti Per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.». (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001)