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7 APRILE 2001
Entra in vigore
Il 7 aprile 2001 entra in vigore l'ORDINANZA 30 marzo 2001 del Ministro della sanitą "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio".
L'attuale ordinanza sostituisce l'ordinanza del Ministro della sanitą 13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000 e l'ordinanza del Ministro della sanitą di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001.
Prescrive le norme tecniche per il recupero energetico dei prodotti derivati dalla trasformazione di materiale specifico a rischio , di materiali ad alto e basso rischio.
Introduce semplificazioni stabilendo che, fino al 31 dicembre 2001, all'attivitą di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento dei materiali a rischio BSE, meglio indicati nella circolare 30 marzo 2001, non si applicano le disposizioni previste, dagli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Prescrive nuove regole per il recupero energetico in procedura semplificata delle proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale specifico a rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio.
Stabilisce le nuove prescrizione alle quali dovranno conformarsi gli impianti di incenerimento gią autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997,  per lo smaltimento dei materiali di cui al decreto legge n. 1/2001, come convertito in legge n. 49/2001.
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Piazzaffari
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ORDINANZA 30 marzo 2001 - Ministero della sanitą - Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 82 del 7 aprile 2001)