| 10 APRILE 2002 |
| Entra in vigore |
| Il 10 Aprile 2002
entra in vigore la LEGGE 1° marzo 2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2001. |
| Le novità e le
modifiche più importanti per l'ambiente: |
| L'art. 8 - Modifica
all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque
minerali naturali e acque di sorgente. |
| L'art. 9 - Modifica
all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di
utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali. |
| L'art. 14 - Modifica
all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico
illecito di rifiuti. |
| L'art. 15 -
Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia
di raccolta e riciclaggio di batterie esauste. |
| L'art. 34 - Modifica
all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio. |
| L'art. 39 -
Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché
all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di
attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti. |
| L'art. 41 - Delega
al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento. |
| L'art. 42 - Delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di
rifiuti, e criteri specifici di delega. |
| L'art. 43 - Delega
al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili. |