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| 10 FEBBRAIO 2002 |
| Entro il 10 febbraio
2002, in base a quanto stabilito dal comma 15 della LEGGE 443/2001, i soggetti che
effettuano la gestione dei rifiuti, la cui classificazione č stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 (nella legge 443/2001
si fa erroneamente riferimento alla decisione 2001/118/CE quando questa č solo una
modificazione della decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 che aveva sostituito le
precedenti decisioni che, a loro volta, avevano istituito l'elenco dei rifiuti), dovranno
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dellarticolo 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi
dellarticolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei
rifiuti per i quali si intende proseguire lattivitā di gestione dei rifiuti. |
| Le domande dovranno
essere presentate all'ente competente. In tal modo l'attivitā potrā proseguire fino
allemanazione o al rilascio delle relative autorizzazioni o iscrizioni. |
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| LEGGE
21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitā
produttive. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 279/L alla Gazzetta Ufficiale
italiana n. 299 del 27 dicembre 2001) |
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