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10 FEBBRAIO 2002
Entro il 10 febbraio 2002, in base a quanto stabilito dal comma 15 della LEGGE 443/2001, i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti, la cui classificazione č stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 (nella legge 443/2001 si fa erroneamente riferimento alla decisione 2001/118/CE quando questa č solo una modificazione della decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 che aveva sostituito le precedenti decisioni che, a loro volta, avevano istituito l'elenco dei rifiuti), dovranno presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attivitā di gestione dei rifiuti.
Le domande dovranno essere presentate all'ente competente. In tal modo l'attivitā potrā proseguire fino all’emanazione o al rilascio delle relative autorizzazioni o iscrizioni.
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Piazzaffari
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LEGGE 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitā produttive. (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 279/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 299 del 27 dicembre 2001)

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