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30 GIUGNO 2002
DENUNCIA DEI POZZI
Entro il 30 giugno 2002 devono essere denunciati tutti i pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
La denuncia deve essere effettuata alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio.
Nuova scadenza: 31 dicembre 2005
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Piazzaffari
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DENUNCIA DEI POZZI - Il termine per effettuare la denuncia dei pozzi è stato prorogato al 30 giugno 2002. (15 gennaio 2002)
LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 301 del 29 dicembre 2001)
Titolo III del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario  n. 101/L alla  Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999)

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