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| 30 GIUGNO 2002 |
| DENUNCIA DEI
POZZI |
| Entro il 30
giugno 2002 devono essere denunciati tutti i pozzi di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. |
| La denuncia deve
essere effettuata alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per
territorio. |
| Nuova
scadenza: 31
dicembre 2005 |
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| DENUNCIA DEI POZZI
- Il termine per effettuare la denuncia dei pozzi è stato prorogato al 30 giugno 2002.
(15 gennaio 2002) |
| LEGGE
28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 301 del 29 dicembre 2001) |
| Titolo
III del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 - Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29
maggio 1999) |
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