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| 9 MARZO 2002 |
| ENTRA IN VIGORE |
| Il giorno 9 marzo
2002 entra il DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22 - Disposizioni urgenti per
l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio
(pet-coke) negli impianti di combustione. |
| Il decreto-legge,
emanato a seguito degli eventi che hanno interessato l'impianto di Gela apporta modifiche
agli articoli 7 e 8 del D.lgs 22/97 escludendo, in tal modo, il coke da petrolio
utilizzato come combustibile per uso industriale dal campo di applicazione del
"Decreto Ronchi". |
| Il decreto-legge
dovrà essere convertito in legge entro l'8 maggio 2002. |
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| DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22 - Disposizioni urgenti per
l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio
(pet-coke) negli impianti di combustione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
italiana n. 57 del 8 marzo 2002) |
| D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato
nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997) |
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