| 15
DICEMBRE 2004 |
| Autovetture;
informazione sul risparmio di carburante ed emissioni di CO2 |
| (art. 4 comma
1 del DPR 17
febbraio 2003, n. 84.) |
| I
costruttori di autovetture nuove devono fornire al Ministero delle
attività produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, le
informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al DPR
80/2003, ossia: |
| 1) un elenco di
tutti i modelli di autovetture nuove che posono essere acquistati
negli Stati membri su base annuale, raggruppati per marca e in
ordine alfabetico. Se in un Stato membro la guida è aggiornata più
di una volta all’anno, questa deve contenere un elenco di tutti
i modelli di autovetture nuove disponibili alla data di pubblicazione
dell’aggiornamento;
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| 2) per ogni
modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante
e del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di
carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di C02. Il valore
del consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per
100 chilometri
(1/100 km) o chilometri per litro (Km/I), o in più rapporti
indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche
ufficiali di C02 è espresso in grammi per, chilometro (g/km) ed
approssimato al numero intero più vicino. |
| Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano
compatibili con le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 agosto
1982, n. 802 e successive modifiche e integrazioni. |
| Sulla base delle informazioni
ricevute, il Ministero delle attività produttive redige annualmente la
guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le
informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata
con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello
stesso Ministero, nonché sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela
dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. |
| PERIODICITA'
DELL'ADEMPIMENTO: ANNUALE
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PER APPROFONDIRE: |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17
febbraio 2003, n. 84 - Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE
concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e
sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la
commercializzazione di autovetture nuove. (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale italiana n. 92 del 19 aprile 2003) |
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