Ricerche nel sito
Mappa di Impresa e Ambiente

Notizie
Agenda
Eventi
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Rassegna Stampa
Banche dati
Monografie e approfondimenti
Documenti

Mailing list

Acqua
Amianto
Aria 
Bonifica dei siti inquinati
Imballaggi
Incidenti rilevanti
Inquinamento elettromagnetico
Policlorodifenili e Policlorotrifenili
Rifiuti
Rumore
Serbatoi
Trasporto merci pericolose
Pagine verdi di ambiente.it
15 DICEMBRE 2004
Autovetture; informazione sul risparmio di carburante ed emissioni di CO2
(art. 4 comma 1 del DPR 17 febbraio 2003, n. 84.)
I costruttori di autovetture nuove devono fornire al Ministero delle attività produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al DPR 80/2003, ossia:
1) un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove che posono essere acquistati negli Stati membri su base annuale, raggruppati per marca e in ordine alfabetico. Se in un Stato membro la guida è aggiornata più di una volta all’anno, questa deve contenere un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili alla data di pubblicazione dell’aggiornamento;  
2) per ogni modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante e del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di C02. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per 100 chilometri (1/100 km) o chilometri per litro (Km/I), o in più rapporti indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di C02 è espresso in grammi per, chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino. 
Tali valori possono essere espressi in unità differenti qualora siano compatibili con le disposizioni contenute nel D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche e integrazioni.
Sulla base delle informazioni ricevute, il Ministero delle attività produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonché sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. 
PERIODICITA' DELL'ADEMPIMENTO: ANNUALE

PER APPROFONDIRE:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84 - Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 92 del 19 aprile 2003)

punto1.gif (43 byte)
Piazzaffari
punto1.gif (43 byte)

ambiente.it