|
|
 |
 |
| 31
DICEMBRE 2004 |
| TRASPORTO
MERCI PERICOLOSE |
| Art.
3 del D.lgs 22 maggio 1999, n. 209 |
| Entro il 31 dicembre
2004 il consulente per la sicurezza dei trasporti è tenuto a redigere la relazione, di cui
al comma 1 dell'art. 4 del D.lgs 209/2000, e a consegnarla al capo dell'impresa. |
| Nella
relazione, per ciascuna
operazione relativa all'attività dell'impresa, devono essere indicate le
eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per
l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e
scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento
dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. |
| PERIODICITA'
DELL'ADEMPIMENTO: ANNUALE
|
|
PER APPROFONDIRE: |
|
|
DECRETO LEGISLATIVO 4
febbraio 2000,
n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla
qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per
ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000) |
|
|
CIRCOLARE
- 6 marzo 2000, n.U di G. MOT n. A9 - prot. 513/4915/10 Decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato provvisorio.
Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente. (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000) |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|