Ricerche nel sito
Mappa di Impresa e Ambiente

Notizie
Agenda
Eventi
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Rassegna Stampa
Banche dati
Monografie e approfondimenti
Documenti

Mailing list

Acqua
Amianto
Aria 
Bonifica dei siti inquinati
Imballaggi
Incidenti rilevanti
Inquinamento elettromagnetico
Policlorodifenili e Policlorotrifenili
Rifiuti
Rumore
Serbatoi
Trasporto merci pericolose
Pagine verdi di ambiente.it
31 DICEMBRE 2004
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Art. 3 del D.lgs 22 maggio 1999, n. 209
Entro il 31 dicembre 2004 il consulente per la sicurezza dei trasporti è tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.lgs 209/2000, e a consegnarla al capo dell'impresa.
Nella relazione, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, devono essere indicate le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
PERIODICITA' DELL'ADEMPIMENTO: ANNUALE
PER APPROFONDIRE:
DECRETO LEGISLATIVO 4  febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000)
CIRCOLARE - 6 marzo 2000, n.U di G. MOT n. A9 - prot. 513/4915/10 Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000)

punto1.gif (43 byte)
Piazzaffari
punto1.gif (43 byte)

ambiente.it