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16 NOVEMBRE 2005
Applicazione del D.M. 5 luglio 2005 recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano la bonifica dei siti. (categoria 9).

In base a quanto stabilito nella circolare n. 1451 del 28/09/2005 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in riferimento al termine dilatorio di cui all'articolo 30, comma 8 del D.Lgs 22/97, le imprese effettuanti l'attività di bonifica dei siti, già operanti alla data del 17 settembre 2005, devono, per poter proseguire senza interruzioni la loro attività, presentare domanda di iscrizione all'Albo entro 60 giorni dal 17 settembre 2005, e perciò entro il 16 novembre 2005.
In tale evenienza le imprese interessate potranno continuare ad operare fino all'emanazione del provvedimento di iscrizione o di diniego dell'iscrizione deliberato dalla competente Sezione regionale o provinciale. .

PERIODICITA' DELL'ADEMPIMENTO: TRIMESTRALE
PER APPROFONDIRE:
Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 "Decreto Ronchi"
Circolare 1451 del 28 settembre 2005 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

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