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Acque di balneazione: campionamenti
Dpr 8 giugno 1982 n.470 art.2 lettera c) e d) art.4
Legge 29 dicembre 2000 n.422

Entro l'ultimo giorno del mese le Arpa devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti effettuati sulla qualità delle acque di balneazione nel mese precedente.
A scadenza mensile, i risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della Sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali.


PERIODICITA' DELL'ADEMPIMENTO: MENSILE
PER APPROFONDIRE:
DPR 470-82: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione
DIRETTIVA (CEE) n.76/160

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